Durante le vacanze estive è frequente soggiornare presso strutture alberghiere, pensioni, stabilimenti balneari, trattorie.
Ma che responsabilità vi è per i titolari di tali strutture in caso di deterioramento, sottrazione o smarrimento delle cose lasciate dal cliente?
Gli artt. 1783 c.c. e seguenti disciplinano la particolare ipotesi di deposito degli oggetti portati in albergo.
Gli albergatori (a gli altri titolari di strutture ricettive) sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione degli oggetti lasciati dal cliente in albergo durante il suo soggiorno.
Rientrano nella responsabilità gli oggetti portati nell’alloggio durante l’intero soggiorno del cliente.
La responsabilità si estende, oltre all’albergatore, anche ai membri della sua famiglia o i suoi ausiliari che assumano la custodia dell’oggetto sia nell’alloggio che fuori da esso, durante il periodo di tempo, anche precedente e successivo (pur limitatamente nel tempo) a quello in cui il cliente dispone del soggiorno.
Il titolare delle strutture deve rispondere limitatamente al valore di quanto deteriorato, distrutto o sottratto, fino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione pro die dell’alloggio.
E’ responsabile, invece, senza alcun limite, nel momento in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.
Vi è diversa disciplina nel caso delle cose lasciate in custodia all’albergatore, o nel caso in cui questi rifiuti la custodia di oggetti che aveva l’obbligo di accettare.
In tali ipotesi la responsabilità è illimitata.
L’obbligo di accettare per l’albergatore si riferisce ad alcuni oggetti, quali il denaro contante, le carte-valori, i preziosi e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere solamente ove si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza o delle condizioni di custodia dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L’albergatore ed il titolare della struttura ricettiva non sono responsabili nel caso in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti all’operato del cliente, alle persone che lo accompagnano o ai suoi visitatori. La responsabilità viene esclusa anche nei casi di forza maggiore o se il danno dipende dalla natura della cosa.
La normativa non si estende agli animali vivi, né agli oggetti lasciati nei veicoli.
La medesima responsabilità viene estesa anche ai titolari delle pensioni, delle case di cura, degli stabilimenti balneari, degli stabilimenti di pubblici spettacoli, trattorie, carrozze letto, etc.
Si sottolinea che sono nulli i patti e le dichiarazioni volte ad escludere o a limitare preventivamente le responsabilità di tali imprenditori (art. 1785 quater c.c.)
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