di Serena Minervini

L’art. 179, lettera f) c.c. prevede, come già evidenziato (regime patrimoniale) che non ricadono in comunione quei beni mobili che sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto.

Secondo una prima interpretazione dottrinale, tale dichiarazione avrebbe natura sostanziale, poiché, senza di essa verrebbe a prodursi, in automatico, la caduta in comunione del bene acquistato, pur sussistendo, in astratto, la possibilità di un’ulteriore dichiarazione (avente carattere surrogatorio) effettuata dal coniuge sul riconoscimento della natura personale dell’acquisto, dichiarazione che si discute se possa intervenire solamente nei casi in cui la prima manchi per ignoranza, errore, etc.

Secondo un’altra interpretazione, la dichiarazione di cui all’art. 179, lettera f), c.c., avrebbe unicamente efficacia probatoria, liberamente valutabile dal giudice. Tale interpretazione escluderebbe valenza sostanziale alla dichiarazione, di per sé incapace di determinare con esattezza la natura dell’atto e dell’acquisto.

Ancora, ci si chiede se tale dichiarazione abbia natura facoltativa o obbligatoria.

A sostegno della prima tesi, parte della giurisprudenza e della dottrina ha ritenuto che la formalità risulti necessaria solamente ove si presentino dubbi sulla provenienza e la natura dei beni che siano utilizzati dal coniuge per effettuare l’acquisto.

Tale dichiarazione risulterebbe eccezionalmente necessaria solamente ove ci si trovi innanzi ad un riacquisto con beni o con mezzi dei quali siano incerte la natura e la provenienza. Non verrebbe affatto richiesta, invece, qualora sia inequivocabile la natura personale di tali beni.

A pretendere obbligatoriamente tale dichiarazione vi è un orientamento della Corte di Cassazione, che ha sostenuto che questa sia un elemento necessario e costitutivo dell’atto negoziale, imprescindibile per evitare la caduta del bene in comunione legale, la quale afferma che “la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, prevista dalla lettera f del primo comma dell’art. 179 c.c. al fine di conseguire l’esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni strettamente personali o con il loro scambio, non è meramente facoltativa, ma al contrario è un elemento necessario (unitamente ai presupposti di cui alle lettere c), d) ed f) formerebbe una fattispecie complessa) (Cass. civ., sez. I, del 24 settembre 2004, n.19250).

Successivamente, la Cassazione parrebbe essersi discostata dal summenzionato precedente, rimodulando parzialmente la propria tesi ed affermando che “la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, prevista dalla lettera f del primo comma dell’art. 179 c.c. al fine di conseguire l’esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni strettamente personali o con il loro scambio, non è meramente facoltativa; tuttavia, pur non avendo natura dispositiva, ma ricognitiva della sussistenza dei presupposti per acquisto personale, è necessaria solo quando la natura dell’acquisto sia obiettivamente incerta”(Cass. civ. n. 24061 del 28 ottobre 2009  e Cass. civ. n. 24287 del 13 ottobre 2015 ).

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