di Serena Minervini

L’adozione è un rapporto di filiazione giuridica che intercorre tra soggetti non legati da una filiazione di sangue.

Nel nostro ordinamento abbiamo tre tipi di adozione: la prima, detta adozione piena o legittimante, è quella che ha come presupposto lo stato di abbandono (e quindi la dichiarazione di adottabilità) del minore di età. In questo caso si crea un vincolo che si sostituisce integralmente a quello di sangue.

La seconda è l’adozione in casi particolari, che ricorre laddove vi siano dei presupposti di fatto, quali, tra gli altri, un rapporto affettivo  preesistente tra i soggetti coinvolti e non si sostituisce alla filiazione di sangue, ma si accosta ad essa. Il rapporto con la famiglia di origine, pertanto, non si estingue.

L’altra forma di adozione è l’adozione dei maggiori di età, o adozione civile, che, parimenti, si aggiunge al preesistente rapporto di filiazione.

Adozione piena

Tale modalità di adozione conferisce al minore lo stato giuridico di figlio degli adottanti, i quali ne divengono genitori a tutti gli effetti (art. 27 L. adoz.).

Presupposto di tale adozione è l’esistenza dello stato di abbandono del minore (dichiarata dal Tribunale, che accerti anche l’assenza di parenti fino al IV grado), ovverosia mancanza di assistenza morale e materiale del minore. In tale norma si evidenzia, quindi, il fondamentale diritto all’amore del minore, quel calore affettivo indispensabile ad un’equilibrata crescita psico-fisica.

L’istituto dell’adozione risponde, pertanto, ad una precisa esigenza:  quella del minore abbandonato di ritrovare il bene-famiglia ove possa svilupparsi la sua personalità; proprio per questo può applicarsi a persone che non abbiano ancora raggiunto l’età adulta. Il minore, dai quattordici anni in poi, deve essere consenziente e, se capace di discernimento, ha diritto all’ascolto.

I presupposti soggettivi degli adottanti, invece, riguardano:

a)il matrimonio

b)l’età

c) l’idoneità a svolgere la funzione genitoriale.

Gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni. Il primo requisito è rimasto invariato, anche a seguito delle recenti riforme in materia di filiazione, non estendendosi la possibilità di adottare anche ai conviventi more uxorio . Solamente interventi giurisprudenziali recenti, quali una pronuncia della Corte di Appello di Firenze, sezione minorenni, hanno esteso tale possibilità anche alle coppie di conviventi.

Unico riconoscimento legislativo vi è nel fatto che i coniugi, prima conviventi stabili, non hanno bisogno di attendere i 3 anni di matrimonio per poter procedere all’adozione.

Gli adottanti, ancora, devono avere un’età che superi quella dell’adottato di almeno 18 anni, ma non più di 45. Sono ammesse deroghe, in alcuni casi eccezionali e gravi, al limite massimo di età.

Gli adottanti, infine, devono avere un’idoneità affettiva ed essere capaci di educare, istruire e mantenere il minore.

Una volta effettuata la richiesta di adozione al Tribunale per i minorenni, sarà stabilito l’affidamento preadottivo alla coppia.

Dopo un anno, nel quale la coppia sarà monitorata dai servizi sociali, il Tribunale per i minorenni pronunzia, o meno, l’adozione. Se il minore ha compiuto 12 anni ha diritto all’ascolto.

Adozione internazionale

L’adozione internazionale è l’adozione di bambini di nazionalità diversa da quella degli adottanti.

Possiamo, pertanto, distinguere il caso dell’adozione di bambini stranieri da parte di adottanti italiani e l’adozione di bambini italiani da parte di coppie straniere.

L’adozione internazionale è regolamentata dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 e dal titolo III della Legge sull’Adozione (così come modificato dalla L. 31 dicembre 1998).

Nella Convenzione vengono poste le norme per la cooperazione tra i Paesi coinvolti, che devono interessarsi all’interesse preminente del minore.

I presupposti dell’adozione di minore straniero da parte di cittadini italiani sono:

1)la dichiarazione di idoneità degli adottanti;

2)l’autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali all’ingresso del minore in Italia;

3)la verifica della non contrarietà dei provvedimenti stranieri ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano

4)l’applicazione della legge italiana al minore che si trovi in stato di abbandono

Per l’adozione, invece, di minori italiani da parte di cittadini stranieri, è necessario presentare domanda al Consolato italiano, che la inoltrerà al Tribunale per i minorenni in Italia.

Il Consolato dovrà vigilare in ogni stato e grado del procedimento sulla situazione del minore italiano.

Adozione in casi particolari

L’adozione in casi particolari conferisce al minore uno stato che non si sostituisce a quello preesistente di figlio, ma si aggiunge ad esso.

I presupposti perché possa operare tale istituto sono:

a)quando il minore è orfano e l’adottante è suo parente fino al VI grado o ha un rapporto (preesistente alla morte dei genitori) di affetto con lui;

b)quando l’adottante è coniuge del genitore del minore;

c)quando il minore è orfano ed è in condizione di disabilità;

d)quando vi è l’impossibilità di affidamento preadottivo.

L’adozione è pronunciata dal Tribunale per i minorenni ed è estesa anche alle persone singole.

Questo istituto, negli ultimi anni, è stato particolarmente utilizzato, nei diversi Tribunali italiani, per riconoscere l’adozione ai minori figli del proprio convivente.

L’adozione dei maggiorenni

L’adozione dei maggiorenni, o adozione civile, conferisce lo stato di figlio adottivo all’adottato maggiorenne.

Lo stato di figlio adottivo si aggiunge aal precedente stato di filiazione di sangue, quindi il maggiorenne non interrompe i rapporti con la propria famiglia di origine.

Questa forma di adozione comporta:

a)L’assunzione del cognome dell’adottante da parte dell’adottato, che lo antepone al proprio;

b)l’obbligo reciproco degli alimenti tra adottante ed adottato;

c)l’acquisto dei diritti successori in capo all’adottato.

Tra i requisiti soggettivi dell’adottante vi sono il fatto che questi sia di età superiore di almeno 18 anni rispetto all’adottato, è consentita alle coppie di coniugi oltre che alle persone singole. E’ vietata in presenza di figli minori dell’adottante. Occorre l’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante.

Tale strumento viene utilizzato, per lo più, per motivi di carattere patrimoniale, spesso in mancanza di una discendenza di sangue.

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